A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti
Descrizione
Il riconoscimento può essere fatto al momento della denuncia di nascita da uno o entrambi i genitori che hanno compiuto almeno 14 anni (i minori di 14 anni devono essere autorizzati da un Giudice) e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge.
Il riconoscimento di figlio e' una libera dichiarazione del genitore o dei genitori e una volta fatto e' irrevocabile. Il riconoscimento può essere effettuato dai genitori sia congiuntamente sia disgiuntamente anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Nel caso di riconoscimento paterno successivo a quello materno il figlio riconosciuto può conservare il cognome materno o assumere il cognome paterno sostituendolo o aggiungendolo o anteponendolo a quello materno, per il figlio minorenne l'attribuzione del cognome spetta al giudice del Tribunale ordinario competente.
Per il figlio maggiorenne sarà il figlio stesso a scegliere il cognome da portare, conservando quello materno o sostituendolo con quello paterno o aggiungendo quest'ultimo al primo.
Come fare
In caso di riconoscimento successivo alla nascita, per fare l'atto di riconoscimento, invitiamo a contattare l'ufficio di stato civile anche tramite email, esponendo l'intenzione di procedere con il riconoscimento e una volta acquisita la documentazione d'ufficio necessaria a predisporre l'atto di riconoscimento verrà concordato con gli interessati un appuntamento per la sottoscrizione dell'atto stesso. Al momento dell'appuntamento gli interessati dovranno presentarsi con un documento di identità valido.
Se la persona da riconoscere ha meno di 14 anni, devono presentarsi entrambi i genitori con documento d'identità valido, o passaporto nel caso di cittadini stranieri.
Se la persona da riconoscere ha più di 14 anni, questa deve essere presente e deve dare il consenso al genitore che lo riconosce (entrambi devono portare un documento d'identità valido).
I genitori non italiani devono presentare un'attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare del paese di appartenenza attestante la capacità a riconoscere il figlio e le condizioni previste per il riconoscimento dalla legge nazionale del figlio.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere tutta la documentazione prevista:
- documenti di identità di chi effettua il riconoscimento, dell'altro genitore se presente e del figlio/a da riconoscere se presente;
- nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge per i cittadini stranieri rilasciato dal loro consolato in Italia debitamente legalizzato ove previsto.
Cosa si ottiene
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente quando si ottiene il riconoscimento.
In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari, ovvero 10 giorni.
Contattare l'ufficio di stato civile
Si invitano gli interessati a prendere contatto con l'ufficio di stato civile anche tramite email esponendo l'intenzione di procedere con un riconoscimento successivo alla nascita allegando i propri documenti di identità personali.
Inizio della fase istruttoria da parte dell'ufficio di stato civile
L'ufficio di stato civile verificata l'ammissibilità della richiesta acquisirà d'ufficio la documentazione necessaria e concorderà con gli interessati un appuntamento per la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento.
Quanto costa
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento