Dichiarazione di convivenza di fatto
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Servizio attivo
Possono costituire una convivenza di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Camaiore, che coabitano e iscritte nel medesimo stato di famiglia.
A chi è rivolto
A tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti.
Descrizione
La convivenza di fatto, ai sensi del comma 36, dell’unico articolo della legge 76/2016 (legge Cirinnà), è lo stato in cui vivono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. La norma non reca una vera e propria definizione di convivenza di fatto bensì individua i destinatari della disciplina, dettata ai commi dal 37 al 67 dell’articolo 1 della suddetta legge e introdotti per regolare tale fenomeno.
La legge dunque individua (e così li chiama al comma 37) i presupposti affinché si verifichi il fenomeno. Questi, riassumendo, sono:
- i conviventi devono essere due persone maggiori di età;
- il loro rapporto realizza un’unione stabile derivante da legami affettivi diversi dalla parentela, affinità o adozione;
- il loro stato civile è libero, informazione ricavabile dal loro certificato di stato civile.
Come fare
Presentare dichiarazione di convivenza di fatto tramite mail, Pec o protocollo.
Cosa serve
Il modulo apposito per la dichiarazione compilato accompagnato da data e firma e documenti rispettivi di identità
Cosa si ottiene
Si ottiene la costituzione ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 di una convivenza con conseguenti diritti:
- diritti relativi all’ordinamento penitenziario di cui al comma 38;
- di assistenza, visita ed accesso alle informazioni personali dell’altro coniuge in caso di malattia o ricovero alla stregue delle possibilità previste per i coniugi, ai sensi del comma 39;
- di rappresentanza in caso di morte o malattia ai sensi del comma 40. In caso di morte il diritto di rappresentare il convivente defunto spetta per prendere decisioni relative alla disponibilità del corpo, per la donazione di organi, le modalità di trattamento della salma e il rito funebre. In caso di malattia spetta quando, dovendosi assumere decisioni sul trattamento della stessa, questa è tale da rendere la persona incapace di intendere e di volere;
- diritto agli alimenti di cui al comma 65;
- sulla casa familiare di cui al comma 42;
- di subentro nel contratto di locazione di cui al comma 44;
- all’utilizzo del titolo di appartenenza ad un nucleo familiare se utile all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare ai sensi del comma 45;
- di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-ter del codice civile come modificato dal comma 46;
- di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altro convivente venga dichiarato interdetto, inabilitato o incapace di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi ai sensi del comma 48.
Tempi e scadenze
45 giorni
Presentazione dichiarazione di convivenza di fatto
Costituzione della convivenza di fatto
Rilascio del certificato di convivenza di fatto
Quanto costa
Per ottenere il certificato che attesta la convivenza di fatto è necessario l'acquisto di una marca da bollo da euro 16.00.
Documenti
Modulistica