A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai maggiorenni.
Per i minori:
la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti:
la firma deve essere apposta dal tutore.
Descrizione
Quando è possibile l'autentica di firma?
L'autenticazione può essere richiesta:
se il testo della dichiarazione rimane nell'ambito consentito (non sono ammesse manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, autorizzazioni, deleghe, rinunce, contratti, scritture private, procure);
per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli) (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7)
per la nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale;
per il consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (Legge 04/05/1983, n. 184, art. 31;)
per le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 08/07/2005, n. 169).
Quando non è possibile l'autentica di firma?
L'autenticazione non può essere chiesta per dichiarazioni d'impegno e volontà, procure, autorizzazioni, deleghe (che non siano relative a pensioni), consensi, accettazioni, rinunce o dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco (in questi casi è necessario rivolgersi a un notaio).
L'autenticazione non può essere chiesta anche per firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione ufficiale in italiano eseguita da un traduttore iscritto al registro di traduttori ufficiali presso il tribunale o al registro di periti ed esperti della Camera di commercio. La traduzione è condizione necessaria alla valutazione da parte del pubblico ufficiale in merito alla possibilità di procedere alla autentica chiesta (non dà quindi la certezza di poterne ottenere l'autentica di sottoscrizione). L'autentica di sottoscrizione verrà redatta sul testo originale, ma esclusivamente in lingua italiana.
Autentica a domicilio in caso di impossibilità a presentarsi in Comune
Le persone che non possono presentarsi personalmente in Comune possono chiedere l'autentica a domicilio. Possono usufruire di questo servizio tutti i cittadini:
incapaci di deambulare;
con una malattia grave;
impossibilitati per altre cause come i reclusi o i religiosi appartenenti a ordini di clausura.
Per ottenere l'autentica a domicilio un delegato maggiorenne dovrà compilare apposito modulo e dichiarare l'esistenza dell'impedimento.
Atti e documenti da presentare all'estero
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del pubblico ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dalla prefettura.
Come fare
Bisogna recarsi allo sportello con un documento di riconoscimento valido e con l'atto sul quale autentificare la firma.
Cosa serve
Documento di riconoscimento valido
Atto sul quale autenticare la firma
Cosa si ottiene
L'autentica di firma è possibile ottenerla solo per le seguenti dichiarazioni:
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati;
- liberatoria assegno impagato
- Autenticazione firma per passaggio di proprietà veicoli
- deleghe a riscuotere benefici economici da presentare a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di pubblici servizi;
- dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali;
- presentazione di liste elettorali;
- proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali.
Tempi e scadenze
Rilascio immediato dopo l'apposizione della firma.
Quanto costa
L’autenticazione di firma è gratuita nei casi in cui è prevista l'esenzione da imposta di bollo, altrimenti è soggetta al pagamento di marca da bollo da € 16,00.