A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Descrizione
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):
- la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio civile
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio se è stato celebrato all'estero.
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
- l’accordo deve essere consensuale
- non devono esserci figli tra i coniugi:
- minori
- maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- economicamente non autosufficienti.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale.
In caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).
Come fare
Il procedimento ha inizio con la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
Gli interessati saranno contattati per telefono o via e-mail per concordare le date in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.
Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è dalla data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi non si presenta nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore. La data del secondo atto non potrà per nessun motivo essere modificata una volta stabilita.
Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere: tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Bisogna compilare la prevista dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la richiesta di separazione consensuale o di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio con allegati i documenti di identità personali.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la separazione personale o la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio. Oppure la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio effettuate davanti all'ufficiale dello stato civile.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei coniugi
Gli sposi compilano la dichiarazione sostitutiva, allegano i rispettivi documenti di identità e la fanno pervenire all'ufficio di stato civile nei giorni di apertura al pubblico senza appuntamento, oppure la trasmettono via email a stato.civile@comune.camaiore.lu.it
Appuntamento per il primo atto
Una volta verificato che la documentazione per la pratica è completa viene concesso agli interessati l'appuntamento per il primo dei due atti previsti. All'appuntamento dovranno presenziare entrambi i coniugi muniti della ricevuta del pagamento del diritto fisso di euro 16,oo (attualmente pagabile tramite l'applicazione PagoPa presente sulla homepage del comune di Camaiore). In tale occasione verrà dato appuntamento per il secondo atto, la cui data non è modificabile.
Sottoscrizione del secondo atto e conclusione del procedimento
Viene sottoscritta alla presenza di entrambi i coniugi la conferma di quanto stabilito al momento del primo atto a cui seguirà la separazione o cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio o la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
Quanto costa
Diritti di segreteria o istruttoria 16,00 €