A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti:
- cittadini italiani residenti nel comune di Camaiore;
- cittadini stranieri che vogliono trascrivere gli atti di stato civile a loro riferiti e avvenuti all'estero ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000
Descrizione
È possibile chiedere la trascrizione di un atto di stato civile formato all'estero.
I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, devono comunicare al competente Consolato italiano i propri eventi di stato civile avvenuti in territorio straniero. È poi compito dell'autorità diplomatica o consolare trasmettere questi atti al Comune italiano di competenza per trascriverli nei registri di stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 17).
Qualunque cittadino italiano che possieda un atto di stato civile formato all'estero può comunque chiederne direttamente la sua trascrizione in qualunque momento. In questo caso occorre presentare apposita domanda all'ufficio di stato civile che verificherà la validità dell'atto (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 12, com. 11).
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere al Comune di residenza di trascrivere i propri atti di stato civile formati all'estero (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19). Di tali atti, l'ufficiale dello stato civile può rilasciare esclusivamente copia integrale dell'atto trascritto, a richiesta degli interessati (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19, com. 3).
Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 18).
Come fare
Per fare domanda, occorre presentarsi personalmente in Comune portando con sé l'originale della copia integrale del documento da trascrivere debitamente legalizzato o munito di apostille ai sensi della convenzione dell' Aja del 05/10/1961 (art.33 D.P.R. 445/2000), e la sua traduzione ufficiale in lingua italiana legalizzata ufficialmente o munita di apostille ai sensi della convenzione dell' Aja del 05/10/1961. La traduzione potrà anche essere asseverata in Italia presso il Tribunale, presso il giudice di pace o innanzi all'ufficiale dello stato civile (artt. 13 e 22 D.P.R. 396/2000).
Le legalizzazioni e le traduzioni non si rendono necessarie nel caso vengano presentati i certificati plurilingue previsti dalle convenzioni europee attualmente in vigore.
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio, adozione, o altre tipologie di sentenze emesse da tribunali stranieri sarà necessario presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui art. 64 della legge 218/1995.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere tutta la documentazione prevista: gli atti da trascrivere devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la documentazione o l'informazione chiesta in relazione alla trascrizione di atti di stato civile formati all'estero: nascita, matrimonio, unione civile, sentenze di divorzio e morte.
Per le trascrizioni richieste dai cittadini stranieri verranno solamente emesse copie integrali degli atti trascritti. Tali trascrizioni non avranno risultanze anagrafiche.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Presentazione della documentazione munita di istanza di trascrizione
Il cittadino italiano o straniero residente nel comune può presentare specifica richiesta di trascrizione nei registri di stato civile dell'atto di stato civile che lo riguarda. l'istanza dovrà essere munita di marca da bollo di euro 16,00 e del documento di identità personale. Alla richiesta dovrà essere allegato l'atto di stato civile in conformità a quanto previsto dell' art. 33 del D.P.R. 445/2000.
Verifica della documentazione presentata e successivi adempimenti
Una volta presentata la richiesta di trascrizione e l'atto di stato civile da trascrivere inizierà da parte dell'ufficio una fase di verifica di quanto presentato. Se tale fase avrà esito positivo verrà trascritto l'atto nel registro di stato civile, in caso contrario verranno richieste integrazioni o verrà emesso un provvedimento di irricevibilità.
Quanto costa
Sull'istanza che proviene dal cittadino deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 €