Regione Toscana

Contenuti in evidenza

Richiesta rateazione sanzione al codice della strada

Dettagli del documento

Modulo per richiesta rateazione per sanzione amministrativa pecuniaria al codice della strada.

Tipo documento:
  • Modulistica

Descrizione

La rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a 200,00 euro (non si applica il cumulo di più verbali). La rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), ovvero: può avvalersi della facoltà di chiedere la rateazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione (730/740/Unico, non fa fede l’ISEE), non superiore a euro 11.746,68. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo.
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 o al Giudice di pace di cui all'articolo 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l' istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, alla data di scadenza prevista, determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall’inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte
dell’amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento.

Ufficio responsabile

Polizia Locale

Il servizio di polizia locale sotto le indicazioni dell'amministrazione comunale, si occupa di garantire la sicurezza urbana e la sicurezza stradale. Svolge funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa, vigilanza annonaria, ambientale, edilizia.

Comando Polizia Locale

Viale Oberdan, 52

Camaiore, 55041

Responsabili:

Formati Disponibili

PDF

Licenza di Distribuzione

Licenza Aperta