L'assegno di maternità è un contributo economico a sostegno della maternità concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'INPS. E' rivolto alle madri che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono una indennità inferiore all'importo del contributo stesso (art. 74 legge 26/3/2001, n.151) ed il cui indicatore ISEE non superi un determinato valore previsto per Legge.

L'assegno di maternità deve essere richiesto dalla madre al Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali) e deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio italiano.

La madre lavoratrice può chiederlo solo se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure se l’importo dell’indennità o altro trattamento economico della maternità è inferiore all’import  dell’assegno
del Comune: in questo caso avrà diritto a ricevere per la quota differenziale sempre in riferimento al valore ISEE.

La domanda - completa di documentazione - va presentata entro e non oltre sei mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento pre adottivo o in adozione.

Il valore dell' indicatore I.S.E.E. (indicatore delle situazione economica equivalente) che da diritto all'assegno deve essere pari o inferiore ad € 17.416,66 e l'importo mensile dell' assegno, se spettante nella misura intera, è pari ad € 348,12 (Valore relativo all'anno 2021 come definito da Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021.

Nota bene: l'assegno viene concesso per ogni figlio nato e quindi in caso di parto plurimo il contributo verrà riconosciuto per ognuno dei figli.

Chi può richiederlo

La madre al momento della domanda deve essere in possesso di questi requisiti:

  1. residente nel Comune;
  2. cittadina italiana o comunitaria;
  3. cittadina non comunitaria:
    permesso C.E. per “soggiornanti di lungo periodo” o, se in attesa del rilascio di questo permesso C.E., copia della ricevuta di richiesta presentata alla Questura (l'assegno potrà essere concesso solo dopo la presentazione di tale permesso);
    possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea”;
    possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
    cittadina non comunitaria che ha partorito all'estero: in questo caso il figlio nato deve avere lo stesso titolo di soggiorno della madre;
    per la cittadina dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-mediterranei, è sufficiente il possesso di Permesso di Soggiorno per lavoro o con autorizzazione al lavoro o per motivi familiari (come da decreto legislativo 40/2014 e ad eccezione delle categorie espressamente escluse da questo decreto);
    cittadina in possesso dello status di rifugiata politica: in questo specifico caso, non è necessario il permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo poiché equiparate alle cittadine italiane;
  4. avere un valore ISEE minorenni inferiore o pari a € 17.416,66 (valore valido per l'anno 2021);
  5. non aver presentato analoga domanda presso altro Comune.

L'assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni (tramite il legale rappresentante)

L'assegno di maternità rientra tra le “prestazioni di sostegno al reddito rivolte ai minorenni”, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. - dichiarazione sostitutiva unica - è necessario richiedere espressamente un ISEE per “prestazioni agevolate rivolte ai minorenni”.
nota bene: l'attestazione ISEE deve essere in corso di validità e priva di omissioni e/o difformità entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita, pena il diniego all'assegno.

Per la compilazione dell'I.S.E.E. il servizio è gratuito: rivolgersi ad un Caaf - Centro Servizi convenzionato.

Documenti da presentare

  • modulo di domanda sul quale è indispensabile indicare il proprio IBAN;
  • fotocopia di un documento in corso di validità;
  • attestazione “ISEE minorenni” che includa il nuovo nato/a, in corso di validità e priva di omissioni e/o difformità.
  • per la cittadina non comunitaria:
    • permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo o, se in attesa del rilascio del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo, copia della ricevuta di richiesta presentata alla Questura (l'assegno potrà essere concesso solo dopo la presentazione di tale permesso);
    • per cittadina con status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria: documento comprovante detta situazione;
    • per cittadina del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, Permesso di Soggiorno per lavoro o con autorizzazione al lavoro; (decreto legislativo 40/2014 e ad eccezione categorie espressamente escluse sempre decreto legislativo n. 40/2014);
    • per la cittadina non comunitaria, residente nel comune: se partorisce il figlio in uno stato non comunitario, può presentare domanda solo se il neonato è in possesso del permesso di soggiorno;

Modulo di domanda

Termini di presentazione della domanda

La domanda, completa di allegati deve essere presentata entro e non oltre sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo.

Come e dove presentare la domanda

La domanda scritta su specifico modulo può essere presentata nei seguenti modi:

  • consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune;
  • inviata tramite PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per informazioni

Servizi Sociali - presso ex Cascinale Mariotti - Via 17 Settembre - Camaiore -telefono: 0584 - 986339

orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; lunedì e mercoledì  dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

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