L’Ufficio potrà essere raggiunto telefonicamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 12 alle ore 13 ai n. 0584986647 e n. 0584986209.
Paolinelli Stefano (Unione dei comuni della Versilia)
- Autorizzazioni paesaggistiche: dal 5 settembre 2018 iter unico gestito dall’Unione dei Comuni della Versilia
I modelli relativi al procedimento paesaggistico sono scaricabili dal sito dell’Unione dei Comuni, nella sezione “Autorizzazioni Paesaggistiche”. Le istanze devono invece essere caricate attraverso l’apposito portale, raggiungibile all’indirizzo http://front.sporvic.it/udcversiliapaes. Le domande relative al rilascio di autorizzazioni o accertamenti per attività SUAP devono essere presentate mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR.
La sede operativa è presso il primo piano della palazzina ex Eca in piazza San Bernardino da Siena, 1 - Camaiore.
--- Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate da Unione dei Comuni della Versilia, ai sensi dell'art. 146 c.13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
ATTIVITA'
Ai sensi dell'art.87 della LR 01/05 l'esercizio delle funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica ed in particolare le funzioni di cui agli art 146, 153, 154 sono delegate ai comuni per i territori di competenza per tutti gli interventi che ricadono nelle di interesse paesaggistico aree tutelate per legge dei beni paesaggistici secondo l’elenco indicato nell’art 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D.P.R. 13.02.2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 marzo 2017, n.68)
- Titolo VI Capo IV LR 65/2015 (artt. 151 - 155) Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica
tavola QC_2b_Vincoli_paesaggistici_del_PIT_PPR del Piano Operativo Comunale, approvato con atto C.C. 01/08/2022, n.48 |
CARTOGRAFIA VINCOLI (collegamento a sito della Regione Toscana) Regione Toscana - Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
Per quanto riguarda il vincolo ai sensi dell'art. 142 lettera h) del D.Lgs. 42/2004 (USI CIVICI) consultare anche i seguenti decreti della Regione Toscana:
- Decreto n.12713 del 06-08-2018
- Oggetto : L.R. nr. 27/2014 e D.P.G.R. nr. 52/R/2015, Approvazione Istruttoria Demaniale per il Comune di Camaiore(LU).
- http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2018AD00000010695
- Decreto n.1489 del 07-02-2019
- Oggetto : D.D. n. 12713 del 06/08/2018, oggetto: “l.r. 27/2014 e d.p.g.r. 52/R/2015, Approvazione Istruttoria Demaniale per il Comune di Camaiore (LU). Attestazione di compiuto accertamento art.27 del dpgr 52/R/2015.
- http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5206454&nomeFile=Decreto_n.1489_del_07-02-2019
RICERCA e CONSULTAZIONE pratiche Paesaggistica (fino al 05/09/2018) ed Edilizie svolte da Comune di Camaiore: --->
MODULI PAESAGGISTICA:
- ---> Moduli Domanda autorizzazione PAESAGGISTICA ordinaria, semplificata ed accertamento di compatibilità paesaggistica
ALTRI MODULI
NORMATIVA
- ---> Delibera GM 219/05: Criteri applicazione sanzioni art.167 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai procedimenti di cui agli art.135, 139, 140 L.R.1/2005
- ---> D.P.C.M. 12/12/2005 - documentaz.paesaggistica
- ---> D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
ELENCHI
ALTRI DOCUMENTI SCARICABILI ---> vedi sezione su questa pagina, in basso: documenti scaricabili
- Modello per richiesta rimborso oneri e/o diritti di segreteria erroneamente versati al Comune di Camaiore.
Commissione per il paesaggio
Ai sensi dell'art.89 della LR 01/05 è istituita la commissione paesaggistica composta tre membri le cui sedute si svolgono con continuità (in funzione del carico delle istanze presentate anche settimanalmente)
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni e hanno l'obbligo di presentare il progetto degli interventi che intendano intraprendere, compresa l’installazione di cartelli pubblicitari, corredato della prescritta documentazione.
La documentazione a corredo del progetto, preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, è elencata nell’apposito modello scaricabile.
L'autorizzazione paesaggistica conseguita costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
E’ efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Fuori dai casi di cui all'articolo 167 l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Sintesi delle procedure per l'autorizzazione paesaggistica ordinaria
Il servizio ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se l'istanza stessa sia corredata della dovuta documentazione e se necessario richiederà le opportune integrazioni.Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, il servizio effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
Il soprintendente rende il parere, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art 10 bis della L 241/1990. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità dello stesso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Decorso inutilmente il termine senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, può essere indetta una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, gli interventi di lieve entità rientranti nell'elenco "Allegato B" al suddetto D.P.R., trascritto nell'apposito modello.
Sintesi delle procedure per l'autorizzazione paesaggistica semplificata.
L'istanza presentata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato "D” al D.P.R. 31/2017; nella relazione sono indicati i contenuti percettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contenuto di riferimento e sono altresì indicate eventuali misure d’inserimento paesaggistico previste.
Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.
Il servizio comunica all'interessato l'avvio del procedimento ed eventualmente richiede, dove occorrano, in un’unica volta, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta d’integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’Amministrazione procede a trasmettere alla Soprintendenza per via telematica gli atti e i documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Sovrintendente è positiva, questi entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’Amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Fuori dai casi si cui all'art.167 commi 4 e 5 non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Sintesi delle procedure per l'accertamento di c.p. e versamento di indennità pecuniaria
Il proprietario presenta domanda per l’accertamento di compatibilità paesaggistica che deve essere definita entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione secondo il metodo stabilito nella DGC n° 219 del 31.05.2005. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Applicazione di sanzione alternativa alla demolizione
Fuori dai casi di cui all'art.167 commi 4 e 5 non può essere rilasciata in sanatoria, anche parziale, degli interventi, ma per le opere realizzate prima del 11.05.06 (entrata in vigore del D.Leg. 24.03.06 n°157 che ha modificato l'art.167) CHE HANNO COMPORTATO AUMENTI DI VOLUME O SUPERFICIE viene applicato il regime sanzionatorio in vigore all'epoca della realizzazione dell'abuso e disciplinato dall'allora art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ossia l'applicazione di una sanzione alternativa alla demolizione qualora il danno paesaggistico arrecato sia comunque compatibile con il vincolo:
procedura per applicazione di sanzione alternativa alla demolizione:
- presentazione di richiesta di applicazione di sanzione in luogo della demolizione su apposito stampato;
- l’istanza viene presentata alla commissione paesaggistica che valuta se l’opera può essere sanzionata in quanto il danno paesaggistico arrecato viene comunque ritenuto compatibile con il vincolo o se invece deve essere demolita;
- se l’opera viene valutata sanzionabile viene direttamente applicata la sanzione paesaggistica alternativa alla demolizione secondo il metodo stabilito nella DGC n° 219 del 31.05.2005. Se l’opera non viene valutata sanzionabile si applica la sanzione demolitoria.