Di cosa si tratta:
ll tagliando parcheggio per disabili è un’autorizzazione che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.
Che cosa consente:
- sostare con le vetture negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e verticale;
- transitare e sostare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e transitare sulle corsie preferenziali;
- sostare nonostante il divieto di sosta indicato con apposito segnale verticale o orizzontale, purché ciò non costituisca grave pericolo o intralcio per la circolazione;
- sostare in deroga al disco orario e al pagamento della sosta (se previsto nel Comune);
- transitare all’interno dei centri abitati, anche quando sono in vigore eventuali ordinanze di limitazione del traffico.
Non consente di:
- sostare in area di divieto ove costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione;
- sostare sui marciapiedi;
- sostare su attraversamenti o passaggi pedonali;
- sostare su percorsi riservati ad altre categorie di veicoli (piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.);
- sostare in prossimità (meno di 5 metri) o in corrispondenza di aree di intersezione;
- sostare allo sbocco di passi carrabili;
- sostare in seconda fila.
Termini e scadenze:
Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
A cosa fare attenzione:
Il tagliando invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del tagliando è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Non è consentita la riproduzione fotostatica.
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il tagliando deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.