Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza:
Licenza per accensione fuochi artificiali
Di che cosa si tratta
L'attività prevede il trasporto, posizionamento ed accensione di fuochi artificiali nel corso di manifestazioni pubbliche o private.
Per lo svolgimento dell'attività è necessaria la licenza rilasciata dal Prefetto per detenere e vendere materiale esplodente (art. 47 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773) e il certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto del luogo su parere conforme della Commissione Tecnica Provinciale (art. 48 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773).
Lo sparo di fuochi artificiali è inoltre sottoposto all'art. art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 che prescrive che "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi."
Termini e scadenza
La richiesta deve essere presentata 45 giorni prima della manifestazione.
Costo del servizio
n. 2 marche da bollo da € 16.00
Riferimenti normativi:
TULPS approvato con R.D. 19.06.1931, n. 773