VARIAZIONE NOMINATIVA DELL'INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER DISPONIBILITA' DEL VEICOLO PER UN PERIODO SUPERIORE A 30 GIORNI (ART. 94 C.4-BIS DEL C.D.S.)

Il 3 novembre 2014 è entrato in vigore l'art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada in tema di variazione dell'intestatario della carta di circolazione del veicolo in caso di utilizzo continuativo da parte di persona che non è proprietaria del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. La registrazione della variazione nominativa va effettuata:

  1. in caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario, ovvero qualora il soggetto giuridico muti denominazione o ragione sociale, compresi gli atti di trasformazione o fusione societaria, a meno che non determinino la formazione di un nuovo soggetto giuridico (in tal caso l'annotazione va fatta al PRA);
  2. in caso di variazione anagrafica, variazioni toponomastiche della residenza dell'intestatario persona fisica.

Premesso che per i punti 1. e 2. la normativa era già valida, con l'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 94 del C.d.S., la variazione dell'intestatario diviene obbligatoria anche qualora un soggetto (persona fisica o giuridica) abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni continuativi del veicolo nei seguenti casi:

  • a titolo di comodato d'uso (amici, familiari non conviventi; veicoli di proprietà di Case costruttrici che vengono affidati a soggetti esterni alla struttura come giornalisti, istituzioni pubbliche per esigenze di mercato o rappresentanza; veicoli in disponibilità di Aziende o Enti concessi gratutiamente ai propri dipendenti);
  • a seguito di provvedimento di affidamento in custodia giudiziale (sebbene l'obbligo ricorra solo in caso di facoltà d'uso del veicolo);
  • in virtù di contratto di locazione senza conducente superiore ai 30 giorni (in tal caso non viene aggiornata la carta di circolazione, ma permane l'obbligo da parte di comunicazione alla MC per il solo aggiornamento degli archivi telematici, a seguito della quale viene rilasciata ricevuta che attesta l'assolvimento di tale obbligo);
  • qualora si debba procedere all'intestazione del veicolo a nome di soggetti incapaci (sulla carta di circolazione dovranno essere annotate anche le generalità del tutore o del genitore)
  • veicolo intestato a persona deceduta che, nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, venga da questi utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni;
  • veicolo utilizzato con la formula "Rent to buy", ovvero previo versamento del potenziale acquirente, che acquista subito la disponibilità del veicolo, di un canone periodico con possibilità di acquisto del veicolo stesso al termine del pagamento del canone;
  • veicolo facente parte del patrimonio di un "Trust", ovvero scaturente da un contratto o da un testamento con il quale il soggetto trasferisce ad un altro soggetto beni e diritti con l'obbligo di amministrarli nell'interesse del disponente stesso o di un terzo.

L'OBBLIGO DELL'ANNOTAZIONE E' A CARICO DELL'UTILIZZATORE DEL VEICOLO, DA EFFETTUARSI PRESSO L'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DEL POSSESSO DEL VEICOLO.
IN CASO DI INOTTEMPERANZA IL COMMA 4-BIS DELL'ART. 94 DEL C.D.S. PREVEDE UNA SANZIONE PECUNIARIA SUPERIORE AI 700,00 EURO in misura ridotta e prevede il ritiro della carta di circolazione ed il successivo inoltro all'UMC competente, ovvero del luogo ove è accertata la violazione, per l'aggiornamento.

L'OBBLIGO DECORRE SOLO PER LE VARIAZIONI INTERVENUTE A DECORRERE DAL 3 NOVEMBRE 2014; gli atti precedentemente perfezionati sono esclusi dalla normativa.

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