Con l’adozione, ai sensi dell’art 103 Misure di salvaguardia della LR n° 65/2014 Norme per il governo del territorio, erano scattate immediatamente le misure di salvaguardia a carattere sospensivo per le pratiche edilizie in corso consistenti in:
1. sospensione, fino all'efficacia dello strumento di pianificazione territoriale o dello strumento di pianificazione urbanistica e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione, di ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati;
2. non ammissibilità degli interventi soggetti a SCIA in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica adottati;
Ai sensi del comma 4 dell’art. 133 della LR 65/2014 i titoli abilitativi rilasciati prima della data di adozione del Piano Operativo conservano la loro efficacia a condizione che, entro la data di entrata in vigore del Piano Operativo (30 giorni dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione), siano iniziati i relativi lavori, durevoli e concreti e completati entro tre anni dalla data di ricevimento della comunicazione d'inizio lavori.