DICHIARAZIONE: Per effetto dell'art.10, comma 4 lett. a), del D.L. 8/4/2013, n. 35, la dichiarazione IMU deve essere presentata, nei casi in cui sussiste l'obbligo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Pertanto, le dichiarazioni riferite all'anno 2012 dovranno essere presentate entro il 30/6/2013 e quelle riferite all'anno 2013 dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2014. Ne consegue ulteriormente che il ravvedimento operoso concernente violazioni del pagamento per l'anno d'imposta 2012 potrà avvenire entro il 30/6/2013.
ALIQUOTE: Per effetto dell'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. 8/4/2013, n. 35, le aliquote IMU con cui calcolare la rata di acconto 2013, scadente il 16 giugno 2013, sono quelle approvate per l'anno d'imposta 2012, pubblicate nel presente portale nella sottostante sezione documenti e nel portale del MEF; il versamento a saldo, scadente il 16/12/2013, dovrà essere calcolato, con conguaglio sulla rata di acconto nel caso di variazioni, con le aliquote pubblicate sul portale del MEF entro il 16 novembre 2013. Si ricorda che a decorerre dal 1/1/2013 il moltiplicatore per i fabbricati censiti nel gruppo catastale D5 è pari a 65. Si sottolinea che, per effetto dell'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228, a decorerre dal 1/1/2013 la quota di riserva allo Stato del gettito IMU opera esclusivamente per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento; il gettito calcolato per 0,30 punti percentuali dell'aliquota (1,06 per cento) è di competenza del Comune.I codici per il versamento per il tramite del mod. F24 dell'imposta dovuta in relazione al possesso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono: 3925 per la quota di competenza dello STATO; 3930 per la quota di competenza del COMUNE..
ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI: Si trascrive di seguito il testo del D.L. 54/2013 - Art. 1, comma 1,: ...per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'IMU .... è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative peertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R.24/7/1977 n. 616;.c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni. Art. 2, secondo periodo: In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013.