AVVISO
[Dal 2 agosto 2023 è possibile richiedere sul portale dell' Anagrafe nazionale (ANPR) un certificato in bollo, per sé o per un familiare, attraverso un semplice versamento online.
Il servizio è disponibile grazie al collegamento tra l'area riservata di ANPR e PagoPA.
L'attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico del Comune, semplificando maggiormente i servizi richiesti dai cittadini alla pubblica amministrazione.]
L’autocertificazione è una dichiarazione del cittadino che ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
A chi può essere presentata?
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Pubbliche Amministrazioni
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Gestori di servizi pubblici (Poste, Inps...)
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Privati (aziende, banche, assicurazioni...)
Come si compila l’autocertificazione?
L'autocertificazione deve essere effettuata dal cittadino, su una pagina bianca o su un Modulo generico o su Modelli per la dichiarazione sostitutiva di certificazione con o senza firma autografata e va compilata in maniera autonoma.
In un unico modulo possono essere autocertificate più informazioni, ad esempio la residenza e lo stato di famiglia.
Non serve recarsi in Comune e non serve alcun timbro da parte dell'ufficio anagrafe per le autocertificazioni.
L'ufficio anagrafe, in caso di necessità, può fornire una visura anagrafica contenente le informazioni del cittadino.
La visura anagrafica è gratuita, può essere richiesta:
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per email a Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! solo ed esclusivamente dal diretto interessato, allegando alla richiesta la scansione di un documento di identità
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in maniera autonoma attraverso il sito ANPR
Quali dati posso autocertificare?
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data e il luogo di nascita;
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residenza;
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cittadinanza;
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godimento dei diritti civili e politici;
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stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
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stato di famiglia;
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esistenza in vita;
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nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
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iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
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appartenenza a ordini professionali;
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titolo di studio, esami sostenuti;
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qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
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situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
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assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
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possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
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stato di disoccupazione;
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qualità di pensionato e categoria di pensione;
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qualità di studente;
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qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
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iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
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tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
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di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
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qualità di vivenza a carico;
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tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
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di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Casi particolari: gli stranieri?
Gli Stati esteri, europei o extra UE, hanno una loro legislazione specifica, per cui se un cittadino chiede un certificato per un Comune o altro Ente pubblico estero ha il diritto di ottenerlo, dato che in altri Paesi potrebbe non esistere l'autocertificazione.
Si emetterà dunque un certificato "valido per l'estero", contenente tutti i dati previsti dalla nostra normativa.
Viceversa, ricordiamo che l'autocertificazione non esime dalla possibilità di verifica, per cui se uno straniero autocertifica uno stato verificabile in Italia, ad esempio un titolo di studio ottenuto in un Istituto italiano, non ci sono problemi ad accettarla. Se invece i documenti a supporto si trovano solamente all'estero, questo esula dalla competenza dell'ufficiale d'anagrafe e lo straniero dovrà dunque procurare un certificato del proprio Stato, naturalmente tradotto e apostillato o autenticato, a seconda delle convenzioni in essere con il Paese che lo emette.
Link
Autocertificazione generica: Modello per autocertificazione generico
Modelli per la dichiarazione sostitutiva di certificazione senza o con firma autografata: mod 1 e mod. 2 e mod 3
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