Si ricorda che da venerdì 6 marzo 2020 scattano le sanzioni per coloro che non utilizzeranno i seggiolini anti-abbandono per i minori di anni 4 a bordo di veicoli.

Ai sensi dell'art. 172 del Codice della strada diventa obbligatorio l'utilizzo di seggiolino anti-abbandono per il trasporto di bambini fino a 4 anni di età, come da Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 ottobre 2019, n. 122.

L'obbligo scatta dal 6 marzo 2020 e riguarda  i veicoli con carrozzeria chiusa di categoria M1 (autovetture), N1, N2 e N3 (autocarri con riguardo a tutti i tipi di massa a pieno carico) immatricolati in Italia condotti da residenti in Italia.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato un sito web "www.bonuseggiolino.it" dove effettuare le richieste per ottenere un bonus da parte dello Stato del valore di 30 euro per seggiolino, sia per l'acquisto che per il rimborso a coloro che l'abbiano già acquistato. Per registrarsi al sito è necessario avere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il contributo statale è rilasciato sottoforma di buono elettronico, che dovrà essere speso entro 30 giorni dall'emissione. Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriali sul minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell'acquisto.

Per i seggiolini anti-abbandono non è prevista alcuna omologazione. Sono a norma i dispositivi che sono venduti accompagnati dalla "dichiarazione di conformità" rilasciata dal fabbricante. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della rispondenza del dispositivo anti-abbandono alle caratteristiche prevista dal Decreto MIT del 2 ottobre 2019, n. 122 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/23/19G00130/sg

I dispositivi devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all'interno o all'esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con un'app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

I dispositivi in commercio sono soggetti alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la Direzione Generale per la Motorizzazione.

Le sanzioni previste per chi non si adegua all'obbligo sono sancite dall'art. 172 del Codice della Strada e prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto responsabile della sorveglianza del minore, relativa decurtazione di 5 punti dalla patente di guida, nonché la sospensione della stessa per un periodo tra 15 giorni e 2 mesi in caso di recidiva biennale della violazione.

(Fonte: Asaps.it)

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