Di cosa si tratta:
Per l’eventuale assenza volontaria da parte degli operatori commerciali su aree pubbliche, per i titolari di concessione/autorizzazione, è prevista la possibilità di presentare le giustificazioni delle assenze nelle modalità indicate dall’articolo 71 della legge regionale Toscana n. 28/2005 e succ. modifiche.
Modalità previste dalla normativa:
Art.71 – Sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche.
- L’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
- Qualora l’attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
- malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
- gravidanza e puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
- assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della l. 104/1992 e dall’articolo 42 del d.l. 151/2001.
- Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
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